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Home News Nuove disposizioni in materia di pubblicazione

SocietĂ : inasprito - con sanzioni - l'obbligo di pubblicazione di informazioni legali negli atti, nella corrispondenza e nel sito web

Con l'entrata in vigore - il 29 luglio 2009 - dell'articolo 42 della Legge Comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009 n. 88) viene modificato l'articolo 2250 del codice civile relativo alla pubblicazione, negli atti e nella corrispondenza, delle informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio del Registro delle imprese, ecc.). Scatta l'obbligo anche per il sito web. Prevista l'introduzione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento. Prevista, inoltre, la facoltĂ  di pubblicare nel Registro delle imprese atti in altra lingua della ComunitĂ  europea

Nuovi obblighi di pubblicitĂ  per le societĂ  - Modificato l'articolo 2250 Codice civile
L'articolo 42 della Legge Comunitaria 2008 introduce importanti innovazioni sulla pubblicitĂ  di specifiche informazioni negli atti e nella corrispondenza (ad es. fatture, contratti, lettere, ordinativi ecc.) delle societĂ  (sia di persone che di capitali). In particolare, vengono ripristinate e inasprite le sanzioni amministrative per l'omessa pubblicazione delle informazioni previste dall'articolo 2250 codice civile, relative a:
Informazioni oggetto di pubblicitĂ  negli atti e nella corrispondenza delle societĂ  (sia di persone che di capitali)

1) la sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta (per tutte le tipologie di società);

2) il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le societĂ  di capitali);

3) lo stato di liquidazione della societĂ  a seguito dello scioglimento (per tutte le tipologie di societĂ );

4) lo stato di societĂ  con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali").

La novitĂ  della pubblicazione sul sito web (obbligo previsto solo per le societĂ  di capitali)
Viene inoltre introdotto un nuovo obbligo (ma solo per le societĂ  di capitali) di pubblicare tali informazioni anche nei siti web delle societĂ .

Le sanzioni
Rischiano sanzioni piuttosto corpose le societĂ  (sia di persone che di capitali) che non ottemperano alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso - solo per le societĂ  di capitali - il sito web. La nuova legge prevede l'applicazione delle sanzioni giĂ  previste dall'articolo 2630 codice civile per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione.
Registro delle imprese "multilingue"

Per le società di capitali (S.r.l, S.p.A. e S.a.p.A) porte aperte al registro delle imprese "multilingue". Viene introdotta la facoltà di pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito in apposita sezione del registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale delle Comunità europee con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.